Venerdì 19 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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NOMINA MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

La nomina del medico competente (obbligo del DDL) e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, ove prevista, sono attività fondamentali per il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

 

Il più importante obbligo del medico competente è quello della collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria effettuata attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, informa ogni lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria, comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, visita annualmente gli ambienti di lavoro o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica.

 

La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08) rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.

 

Il Datore di Lavoro, come specificato nell’art. 18 del D. Lgs. 81/08 , deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.

 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, in presenza di esposizione ai seguenti rischi:

 

  • Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio;
  • Agenti fisici:

 

  1. Rumore: quando il livello di esposizione giornaliera LEX >85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak>140 Pa (137 dB(C)), riferito a 20 μPa; in caso di esposizione giornaliera variabile è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con il livello di esposizione settimanale con la condizione che questo valore di esposizione non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A).
  2. Vibrazioni: quando il valore di esposizione giornaliera (normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore) è superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
  3. Radiazioni ottiche artificiali:

 

  • Radiazioni incoerenti (qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser): valori limite di esposizione (art. 215 D.Lgs. 81/08) riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte I;
  • Radiazioni laser (radiazione ottica prodotta da un laser): valori limite di esposizione (art. 215 D.Lgs. 81/08) riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte II.

 

  1. Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 Hz): effettuando una valutazione dei rischi a norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 81/08 che tenga conto dei valori di azione di cui all’art. 208 D.Lgs. 81/08 (ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2), il datore di lavoro deve verificare se i suddetti valori d’azione vengano o meno superati;

 

  • Agenti chimici pericolosi classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio è rilevante per la salute e alto per la sicurezza;
  • Utilizzo sistematico o abituale di attrezzature munite di videoterminale (VDT) oltre le 20 ore settimanali ;
  • Agenti biologici;
  • Lavorazioni che espongono ad atmosfere iperbariche (D.P.R. 321/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”);
  • Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti;
  • Lavoro notturno.

 

MODI  garantisce un’assistenza continua nella realizzazione delle attività previste dal D.Lgs. 81/08 per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

 

Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”) qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati in base all’art. 55 del D.Lgs.vo 277/91 (ora soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione. IL Datore di Lavoro può scegliere tra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):

 

  • convenzionarsi con una struttura pubblica o privata che assegna all’Azienda un proprio Medico Competente;
  • convenzionare un Medico Competente libero professionista;
  • assumere alle proprie dipendenze un Medico Competente.

Ultima verifica: 05/05/2015


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