Sabato 20 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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Formazione obbligatoria sicurezza

Il Testo Unico della Sicurezza individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

 

  • Datore di lavoro;
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) ed eventualmente alcuni addetti (ASPP) a supporto;
  • Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • Dirigenti e preposti;
  • Medico Competente (se previsto);
  • Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso).

 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

 

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti: una formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e una formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza, consultabile nell’allegato 2 dell’accordo Stato – Regioni dell’11 gennaio 2012).

 

La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori varia in base alla classificazione dei settori di rischio:

 

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.

 

Il D.Lgs. 81/2008 definisce preposto “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lettera e) D.Lgs. 81/08)

La formazione dei preposti implica come prerequisito la formazione dei lavoratori alla quale viene sommata una formazione aggiuntiva minima di 8 ore indipendentemente dal macrosettore di rischio. Tale qualifica va aggiornata ogni 2 anni.

 

Per quanto concerne i dirigenti (definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08), è prevista una formazione minima di 16 ore, indipendentemente dal macrosettore di rischio, suddivisa in 4 moduli formativi per i quali è concesso lo svolgimento in modalità e-learning, può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche con modalità definite da accordi aziendali.

 

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

 

La formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza è disciplinata dall’art. 7 del D.M. 10/03/98 (allegato IX) che prevede la frequentazione di un corso la cui durata è funzione del rischio incendio dell’azienda:

 

  • CORSO A: Corso per addetti antincendio per aziende a rischio basso: 4 ore (di cui 2 di esercitazioni pratiche);
  • CORSO B: Corso per addetti antincendio per aziende a rischio medio: 8 ore (di cui 3 di esercitazioni pratiche);
  • CORSO C: Corso per addetti antincendio per aziende a rischio elevato: 16 ore (di cui 4 di esercitazioni pratiche).

 

Il corso per addetti al Primo Soccorso (obbligo formativo previsto dall’art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/08) ha l’obiettivo di formare la figura all’interno dell’azienda in grado di riconoscere un’emergenza sanitaria, allertare il  sistema di soccorso ed attuare le misure di primo soccorso.

 

Il corso di Primo Soccorso per le aziende del Gruppo A ha una durata di 16 ore con aggiornamento triennale (6 ore), mentre per le aziende dei Gruppi B/C sono previste 12 ore con aggiornamento triennale (4 ore).

 

La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è un obbligo del datore di lavoro, ma un diritto dei lavoratori.

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08, per assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

 

Il corso per RLS ha una durata minima di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

 

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

 

La figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperta direttamente dal datore di lavoro in aziende:

 

  • artigiane e industriali fino a 30 lavoratori,
  • nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti,
  • nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori,
  • nelle altre aziende fino a 200 dipendenti.

 

La formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è disciplinata dall’Accordo Stato- Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio 2012. I corsi si articolano in tre differenti livelli di rischio: basso (16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore). Il rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda.

 

Per le figure professionali di RSPP e ASPP è previsto un percorso formativo strutturato in 3 Moduli formativi: Modulo A di 28 ore, Modulo B da 12 a 68 ore specifico per Macrosettore “Ateco” e Modulo C di 24 ore (relazionale – gestionale).

 

Il modulo C è previsto solo per gli RSPP e tratta argomenti di natura “relazionale – gestionale”.

 

In base all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di adeguata formazione con  la partecipazione ad un corso di 120 ore.

 

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, tutti i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi devono frequentare appositi corsi di formazione ed ottenere l’abilitazione all’esercizio di tale attività.

 

L’allegato XXI stabilisce che il percorso formativo obbligatorio ha una durata pari a minimo 28 ore tra parte teorica e pratica. I lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi devono ricevere una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Ultima verifica: 10/01/2022


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