Venerdì 19 Aprile 2024
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FAQ – OPERATORI CANTIERI STRADALI, FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI E PREPOSTI

Quale legge o decreto disciplina tale formazione?

Il decreto ministeriale 22 gennaio 2019 individua la formazione per gli addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

Come è strutturato il percorso formativo per gli operatori stradali?

Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale: a) modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora; b) modulo tecnico della durata di 3 ore; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico della durata di 4 ore, e) Prova di verifica finale (prova pratica).

A cosa è finalizzato questo percorso formativo?

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: − installazione del cantiere; − rimozione del cantiere; − revisione e integrazione della segnaletica; − manovre di entrata ed uscita dal cantiere; − interventi in emergenza.

Qual è la metodologia didattica di insegnamento e apprendimento?

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che: a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali; b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici; c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.

In che orari possono essere effettuati i corsi?

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

  1. garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
  2. favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;
  3. prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.

Questa formazione sostituisce la formazione obbligatoria dei lavoratori?

Essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Come avviene l’organizzazione dei corsi di formazione e cosa occorre garantire?

Occorre garantire: a) l’individuazione di un responsabile del progetto formativo; b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; c) un numero dei partecipanti per ogni corso massimo di 25 unità; d) per le attività pratiche di addestramento il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

I preposti devono fare 12 ore di corso?

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: a) modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore; b) modulo tecnico della durata di 5 ore; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore; e) Prova di verifica finale (prova pratica).

Come avviene la Valutazione e verifica dell’apprendimento?

Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica). Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli teorici. Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

In che cosa consiste la prova pratica?

Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico

A chi compete l’accertamento dell’apprendimento?

L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali verbali. L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Possiamo organizzare il corso presso la nostra sede?

Si tenendo conte che, data la specificità dell’intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

 

Ultima verifica: 05/05/2021









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