Martedì 23 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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FAQ – RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Chi è l’RSPP?

L’RSPP (acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.

Chi può essere nominato RSPP?

Il compito di RSPP può essere ricoperto da un dipendente dell’azienda o da un consulente esterno ovvero dal Datore di Lavoro stesso nel caso di aziende fino a 5 lavoratori oppure in seguito alla frequentazione obbligatoria di un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione; inoltre il Datore di Lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento. Per ricoprire la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ai sensi degli artt. 31 e 34 del D. Lgs. 81/08.

Quanti RSPP può avere un’Azienda?

Un Datore di Lavoro può procedere alla nomina di un solo RSPP, infatti per legge deve affiancarsi uno e un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica. Nel Decreto legislativo 81/2008 esiste un chiaro vincolo legale che afferma che:

  • A un Datore di Lavoro corrisponde un RSPP, quindi un solo RSPP per ogni Datore di Lavoro;
  • Non è consentito, ad un Datore di Lavoro, procedere alla nomina di più RSPP;
  • Il Datore di Lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Qual è l’obbligo formativo per il Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di RSPP?

Per ricoprire l’incarico di RSPP è necessario aver partecipato a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in materia di prevenzione e protezione dei rischi; anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La durata di formazione per il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:

  • Rischio BASSO: 16 ore
  • Rischio MEDIO: 32 ore
  • Rischio ALTO: 48 ore

Qual è l’obbligo formativo per l’RSPP non Datore di Lavoro?

Il D. Lgs. 81/08 prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il Modulo A di base e i Moduli B relativi al settore di appartenenza dell’azienda);
  • per la sola figura di RSPP, essere in possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, al corso per il Modulo C.

C’è l’obbligo di aggiornamento?

Si, la figura di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di aggiornarsi periodicamente.

Qual è l’obbligo di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro?

I responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi nelle modalità e nelle tempistiche definite nell’accordo Stato-regioni del 21/12/2011. La durata dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale è in relazione del livello di rischio dell’attività:

  • RISCHIO BASSO: 6 ore
  • RISCHIO MEDIO: 10 ore
  • RISCHIO ALTO: 14 ore

Qual è l’obbligo di aggiornamento per l’RSPP non Datore di Lavoro e ASPP?

 È prevista per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per un monte ore pari a 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP nell’arco dell’ultimo quinquennio.

Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del RSPP Datore di Lavoro?

Le sanzioni al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre sono l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3071 € a 7862 €. L’arresto nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri >200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori va da 4 a 8 mesi.

Quando è possibile avere un RSPP esterno?

Tranne nei casi in cui il D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad avere il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) interno all’azienda, è possibile affidare l’incarico ad un consulente esterno in possesso dei requisiti. Infatti, l’art.31 comma 6 del D. Lgs. 81/08 limita l’obbligo dell’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda esclusivamente:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230,e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Quali sono le funzioni di un RSPP?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal Datore di Lavoro , a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa assieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal Datore di Lavoro e collabora con queste figure professionali per la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Quali sono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni ai lavoratori

Quali sono le responsabilità a cui è soggetto un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un soggetto di prevenzione con compiti di sicurezza che opera in posizione di neutralità. Per la figura di RSPP il D.lgs 81/2008 non prevede sanzioni, tuttavia egli è co-responsabile con il Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti se un infortunio si verifica a causa mancata segnalazione di rischi o sottovalutazione dei rischi stessi. L’articolo 40 del Codice Penale afferma che non impedire un fatto equivale a cagionarlo. Il RSPP, insieme al Medico Competente e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento continuo e progressivo dei livelli di salute e sicurezza, concorre sinergicamente con loro alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

Ultima verifica: 05/05/2021








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