C’è l’obbilgo del registro dei trattamenti secondo il Regolamento UE 679/2016?
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento ad eccezione degli organismi con meno di 250 dipendenti (ma solo se non effettuano trattamenti a rischio), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all’art. 30
Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
Le Misure di sicurezza devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32); la lista ex art. 32 è aperta e non esaustiva.
Dopo il 25 maggio 2018 non potranno sussistere obblighi generalizzati di adozione di misure minime di sicurezza (art. 33), poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare o al rappresentante in rapporto ai rischi individuati
LaNotifica delle violazioni a partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico come avviene oggi dovranno notificare alla autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza entro 72 ore, ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per diritti e libertà interessati. la notifica non è quindi obbligatoria, ma subordinata alla valutazione del rischio.
Tutti i titolari dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all’autorità.
Si raccomanda quindi di adottare misure necessarie a documentare violazioni, essendo tenuti a fornire tale documentazione su richiesta, al garante, in caso di accertamenti.
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