La nomina del medico competente (obbligo del DDL) e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, ove prevista, sono attività fondamentali per il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il più importante obbligo del medico competente è quello della collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria effettuata attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici. Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, informa ogni lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria, comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, visita annualmente gli ambienti di lavoro o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica.
La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08) rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Il Datore di Lavoro, come specificato nell’art. 18 del D. Lgs. 81/08 , deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, in presenza di esposizione ai seguenti rischi:
MODI garantisce un’assistenza continua nella realizzazione delle attività previste dal D.Lgs. 81/08 per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”) qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati in base all’art. 55 del D.Lgs.vo 277/91 (ora soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione. IL Datore di Lavoro può scegliere tra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):
Ultima verifica: 05/05/2015
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