Martedì 23 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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SSLL – Documentazione obbligatoria Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D.Lgs. n. 81/2008 (aggiornato Maggio 2014)

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto numerosi adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il datore di lavoro e gli altri soggetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il decreto legislativo n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutte le tipologie di rischio.

I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono:

  • valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 (non delegabile);
  • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile);
  • nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.Lgs;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale dopo aver sentito il RSPP e il medico competente, se presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e alle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  • consegnare tempestivamente a RLS copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e permettere a RLS di accedere ai dati;
  • comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nelle unità operative con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica (almeno una volta all’anno) in merito a sicurezza e promozione della salute;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
  • comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Dal 1 giugno 2013 anche le aziende con meno di 10 dipendenti hanno l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sulla base di procedure standardizzate (art.29 comma 5, D.Lgs. 81/2008).

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile deve predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che consiste nell’individuazione dei rischi dell’opera da realizzare in relazione all’organizzazione (logistica, attrezzatura, organizzazione dei lavori, procedure esecutive) del cantiere, secondo i contenuti dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è previsto ogniqualvolta esistano interferenze tra l’attività del committente e quelle dei soggetti appaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera , pena la nullità dello stesso, non va predisposto nel caso di cantieri edili ove sia già stato redatto un PSC.

Il D.M. 10/03/98 prevede la redazione obbligatoria del piano di emergenza e evacuazione per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 1/02/1982. Il piano di emergenza viene elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98 e redatto tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza; il piano di emergenza deve inoltre definire i percorsi di fuga, l’ubicazione dei presidi antincendio, le procedure di emergenza e i compiti da assegnare al personale che opera durante l’emergenza.

Per le aziende con meno di 10 dipendenti è necessario comunque l’adozione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Ultima verifica: 05/05/2015


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