Per spazio confinato si intende “uno spazio circoscritto in cui il pericolo di infortunio grave o morte è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici pericolosi o condizioni di pericolo” (ad es. mancanza di ossigeno).
Gli spazi confinati sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte e limitata ventilazione, come nel caso di:
Possono essere considerati spazi confinati anche altri ambienti in virtù delle specifiche modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o influenze provenienti dall’ambiente circostante, come ad esempio:
Il D.Lgs. 81/2008 prevede:
Il D.P.R. 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il decreto impone che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, in particolare in possesso dei seguenti requisiti:
Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il DPR 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:
Si, il decreto si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.
Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal DPR 177/2011 determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
La procedura che costituisce il cuore del regolamento non può essere generica perché ad essa è legata la scelta della organizzazione del lavoro (costituzione delle squadre), dei metodi di lavoro e soprattutto la scelta dei DPI di terza categoria. La procedura diventa quindi il cuore stesso delle scelte e del know how dell’azienda qualificata a lavorare in ambiente confinato, che a questo punto deve essere perfettamente conosciuto, definito ed analizzato. Gli stessi criteri di soccorso, sono legati al tipo di intervento svolto, alle attrezzature in dotazione all’ impresa, ai DPI scelti, all’addestramento ricevuto e non ultimo alle capacità fattive dei dipendenti dell’impresa. La formazione potrà essere generica ed introduttiva solo in piccola parte, ma dovrà essere contestualizzata alla procedura aziendale dedicata e al tipo di lavorazioni svolte.
I principali rischi associati alla presenza di agenti chimici pericolosi (gas, vapori, polveri) in ambienti confinati sono:
Le sostanze asfissianti con la loro presenza diminuiscono la concentrazione dell’ossigeno nell’aria respirata ed impediscono l’ossigenazione del sangue nei polmoni; esse esercitano la loro azione dannosa in modo sistematico provocando l’alterazione delle funzioni di un dato organo o sistema (sistema nervoso, circolatorio, respiratorio). In particolare se il livello di ossigeno scende al di sotto del 19,5%, l’aria viene considerata carente di ossigeno, mentre concentrazioni di ossigeno inferiori al 16% sono ritenute pericolose per gli esseri umani.
Si può verificare la produzione di un’atmosfera asfissiante nei seguenti casi:
Per i lavori in ambienti confinati è necessario identificare i pericoli presenti, stimare il rischio e determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare; generalmente la valutazione del rischio includerà considerazioni riguardanti:
L’esposizione al rischio può essere ridotta attraverso l’esecuzione del lavoro con metodologie che evitino l’accesso e l’esecuzione dello stesso nell’ambiente confinato. La pianificazione del lavoro e/o il differente approccio possono ridurre la necessità di lavorare negli spazi confinati.
Ulteriore elemento di valutazione è verificare se il lavoro da eseguire, così come programmato, è realmente necessario, o si potrebbe:
Ultima verifica: 05/05/2021
- M. Z. il 11/03/2024
- U. G. il 11/03/2024
- B. G. il 11/03/2024
- M. F. il 11/03/2024
- A. S. il 30/01/2024
- M. V. il 27/01/2024
- D. A. il 19/12/2023
- S. R. il 18/12/2023
- a. . il 17/12/2023
- D. Z. il 14/11/2023
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