Sabato 20 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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FAQ – ATTIVITÀ LAVORATIVE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Cosa si intende per spazio confinato?

Per spazio confinato si intende “uno spazio circoscritto in cui il pericolo di infortunio grave o morte è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici pericolosi o condizioni di pericolo” (ad es. mancanza di ossigeno).

Gli spazi confinati sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte e limitata ventilazione, come nel caso di:

  • serbatoi;
  • silos;
  • recipienti adibiti a reattori;
  • sistemi di drenaggio chiusi;
  • reti fognarie.

Possono essere considerati spazi confinati anche altri ambienti in virtù delle specifiche modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o influenze provenienti dall’ambiente circostante, come ad esempio:

  • camere con aperture in alto,
  • vasche,
  • depuratori,
  • camere di combustione nelle fornaci e simili,
  • canalizzazioni varie,
  • ambienti con ventilazione insufficiente o assente.

Quali prescrizioni prevede il D.Lgs. 81/2008 per i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede:

  • il divieto di accesso dei lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei;
  • l’obbligo di adottare idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, metanodotti e condutture di gas, ecc. che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose;
  • qualora sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza;
  • la possibilità di adottare maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione;
  • qualora si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, è necessario provvedere alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione.

Cosa disciplina il D.P.R. 177/2011 e quali obblighi prevede?

Il D.P.R. 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il decreto impone che qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, in particolare in possesso dei seguenti requisiti:

  • integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza;
  • avvenuta effettuazione di attivita’ di informazione, formazione e addestramento di tutto il personale, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività;
  • possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita’ lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita’ di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
  • integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
  • applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici.

E’ ammesso il ricorso al subappalto per lavori in ambienti confinati?

Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Cosa impone il D.P.R. 177/2011 in presenza di lavori in appalto?

Il DPR 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:

  • prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
  • il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto sul rischio dell’ambiente in cui debba svolgersi la funzione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
  • durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura spazi confinati specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo il rischio.

Gli obblighi previsti dal D.P.R. 177/2011 si applicano anche ai lavoratori autonomi?

Si, il decreto si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.

Qual è la conseguenza del mancato rispetto dei requisiti previsti dal DPR 177/2011?

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal DPR 177/2011 determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La procedura e la formazione prevista dal D.P.R. 177/2011 può essere generica?

La procedura che costituisce il cuore del regolamento non può essere generica perché ad essa è legata la scelta della organizzazione del lavoro (costituzione delle squadre), dei metodi di lavoro e soprattutto la scelta dei DPI di terza categoria. La procedura diventa quindi il cuore stesso delle scelte e del know how dell’azienda qualificata a lavorare in ambiente confinato, che a questo punto deve essere perfettamente conosciuto, definito ed analizzato. Gli stessi criteri di soccorso, sono legati al tipo di intervento svolto, alle attrezzature in dotazione all’ impresa, ai DPI scelti, all’addestramento ricevuto e non ultimo alle capacità fattive dei dipendenti dell’impresa. La formazione potrà essere generica ed introduttiva solo in piccola parte, ma dovrà essere contestualizzata alla procedura aziendale dedicata e al tipo di lavorazioni svolte.

Quali sono i rischi associati alla presenza di agenti chimici pericolosi in ambienti confinati?

I principali rischi associati alla presenza di agenti chimici pericolosi (gas, vapori, polveri) in ambienti confinati sono:

  • rischio di asfissia (ovvero mancanza di ossigeno) a causa della permanenza prolungata in ambienti con scarso ricambio di aria o con produzione di gas (es. CO2);
  • rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico di gas, fumi o vapori velenosi normalmente presenti (es. residui in recipienti di stoccaggio) o che possono penetrare da ambienti circostanti;
  • rischio di incendio e esplosione in presenza di gas, liquidi e vapori infiammabili, polveri disperse nell’aria in alta concentrazione, eccesso di ossigeno, ecc.

Quali sono le sostanze asfissianti?

Le sostanze asfissianti con la loro presenza diminuiscono la concentrazione dell’ossigeno nell’aria respirata ed impediscono l’ossigenazione del sangue nei polmoni; esse esercitano la loro azione dannosa in modo sistematico provocando l’alterazione delle funzioni di un dato organo o sistema (sistema nervoso, circolatorio, respiratorio). In particolare se il livello di ossigeno scende al di sotto del 19,5%, l’aria viene considerata carente di ossigeno, mentre concentrazioni di ossigeno inferiori al 16% sono ritenute pericolose per gli esseri umani.

Come si può produrre un’atmosfera asfissiante?

Si può verificare la produzione di un’atmosfera asfissiante nei seguenti casi:

  • dove c’è una reazione tra rifiuti e l’ossigeno dell’atmosfera;
  • a seguito della reazione tra l’acqua del terreno ed il calcare, con produzione di anidride carbonica, che va a sostituire l’aria;
  • nelle stive delle navi, nei containers, nelle autobotti e simili, come reazione delle sostanze contenute con l’ossigeno presente all’interno;
  • all’interno di serbatoi di acciaio e recipienti ossidati;
  • nell’uso di agenti estinguenti come l’anidride carbonica o agenti alogenati (halon) in ambienti non aerati;
  • in ambienti o recipienti in aziende vitivinicole.

Come deve essere effettuata una valutazione dei rischi in ambienti confinati?

Per i lavori in ambienti confinati è necessario identificare i pericoli presenti, stimare il rischio e determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare; generalmente la valutazione del rischio includerà considerazioni riguardanti:

  • l’attività da eseguire;
  • le attività eseguite in precedenza;
  • l’ambiente di lavoro;
  • i materiali e le attrezzature per eseguire l’attività;
  • la gestione del soccorso e delle emergenze.

Come si può ridurre il rischio legato agli ambienti confinati?

L’esposizione al rischio può essere ridotta attraverso l’esecuzione del lavoro con metodologie che evitino l’accesso e l’esecuzione dello stesso nell’ambiente confinato. La pianificazione del lavoro e/o il differente approccio possono ridurre la necessità di lavorare negli spazi confinati.

Ulteriore elemento di valutazione è verificare se il lavoro da eseguire, così come programmato, è realmente necessario, o si potrebbe:

  • modificarlo in modo da non entrare nello spazio confinato;
  • effettuarlo all’esterno, ad esempio utilizzando videocamere manovrate a distanza per le attività di ispezione interne dei recipienti.

Ultima verifica: 05/05/2021









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