Mercoledì 24 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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FAQ – ACCORDO RSPP

Questo Accordo prevede aggiornamento della formazione?

Sì, i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento della formazione nella dimensione della life long learning, cioè la formazione continua per tutto l’arco della vita lavorativa.

Quali caratteristiche deve avere l’aggiornamento della formazione?

L’aggiornamento della formazione non deve essere di carattere generale o non deve costituire una semplice riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti. Tutti questi aspetti ovviamente devono essere collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. L’aggiornamento dovrà vertere sulle seguenti tematiche:

  • Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  • Sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e a quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’aggiornamento va effettuato nel quinquennio successivo alla formazione e ha un monte ore minimo da rispettare:

  • ASPP: 20 ore nel quinquennio
  • RSPP: 40 ore nel quinquennio

In che modalità si può effettuare l’aggiornamento?

Il monte ore è preferibile sia distribuito nell’arco temporale del quinquennio. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che questi trattino delle materie di sicurezza nei luoghi di lavoro o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nelle caratteristiche proprie dell’aggiornamento, e comunque per un numero di ore che non deve superare il 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo, quindi 10 ore per gli ASPP e 20 ore per gli RSPP.

Esistono corsi di formazione che non valgono come aggiornamento e viceversa corsi che valgono?

La partecipazione a corsi di formazione finalizzati a ottenimento/aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle di dirigenti, preposti, lavoratori incaricati alla prevenzione incendi e lotta antincendio, all’evacuazione e di addetti al primo soccorso non è da ritenersi valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP. Stesso discorso vale per la partecipazione ai corsi di specializzazione validi per il Modulo B della formazione che non sono validi come aggiornamento. Al contrario la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro è da ritenersi valida come aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ci sono possibilità di essere esonerati dalla formazione per RSPP ed ASPP?

Sì, l’articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione, in ogni caso però i soggetti in possesso di queste lauree devono possedere, per svolgere i compiti di RSPP, un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Quali sono i titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione?

Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione i possessori dei titoli indicati di seguito:

  • Laurea magistrale conseguita in una delle classi LM-4, da LM-20 a LM-25, da LM-27 a LM-35;
  • Laurea specialistica conseguita nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S;
  • Laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4;
  • Laurea conseguita nella classe L/SNT 4

Inoltre sono validi, ai fini dell’esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria e Architettura.

Quali sono i requisiti specifici dei docenti?

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8lettera m-bis del D. Lgs. 81/2008.

Come deve essere strutturato il percorso formativo?

Il percorso formativo per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C. Il Modulo A costituisce il corso base, ha una durata complessiva di 28 ore escluse le verifiche finali di apprendimento ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L’articolazione degli argomenti formativi è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il Modulo B è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione e la durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali. Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP ed ha una durata complessiva, escluse le prove di apprendimento finali, di 24 ore.

La formazione riguardante la salute e sicurezza può essere svolta in modalità e-learning?

I requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning sono riportati nell’allegato II dell’Accordo.

Quali sono i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning?

I requisiti specifici per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning possono essere di carattere organizzativo e di carattere tecnico. I primi comprendono:

  • essere un soggetto formatore come previsto nel punto 2 dell’Allegato A dell’Accordo;
  • essere dotato di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
  • garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning;
  • garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

Il soggetto formatore, inoltre, dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e certificare:

  • lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
  • la partecipazione attiva del discente;
  • la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
  • la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
  • la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
  • le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedio e finale realizzabili anche in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”).

 

Ultima verifica: 31/03/2021








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