La Corte di Cassazione ritorna sul criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in caso di morte o lesioni del lavoratore, per mezzo della sentenza n. 33976,
depositata lo scorso 15 settembre.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una società e dal suo presidente, condannati in sede di merito per le lesioni riportate da un dipendente presso un impianto di raccolta
di uve.
Il lavoratore, scivolato sul pavimento bagnato, inseriva la mano all’interno della vasca di raccolta dell’uva, priva della prescritta griglia di protezione, riportando gravi lesioni a causa del contatto.
La Società e il Presidente della stessa avevano evidenziato a loro difesa che dal mancato acquisto della griglia di protezione non era scaturito un risparmio di spesa e quindi un vantaggio per l’azienda, in quanto la società era solita sostenere degli ingenti costi annuali per la tutela del sistema
antinfortunistico.
La Corte Cassazione, nonostante le osservazioni addotte della società a propria difesa, ha in ogni caso confermato la condanna.
La Cassazione ha infatti rimarcato come, per dimostrare che la società non ha ottenuto un “vantaggio” dal risparmio della spesa per la sicurezza, non rileva che quest’ultimo sia esiguo rispetto alla capacità patrimoniale e all’importo complessivamente investito dall’azienda per l’adeguamento del sistema antinfortunistico, ma rileva soprattutto che “la violazione non insista su un’area di rischio di rilievo, perché diversamente risulta impraticabile sostenere l’assenza della colpa di organizzazione, rispetto a una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema sicurezza”.
Inoltre dai contenuti della sentenza della Corte Cassazione emerge che non è comunque richiesta una violazione sistematica della normativa antinfortunistica per integrare un vantaggio, potendo
quest’ultimo sorgere anche da una trasgressione episodica ed isolata.
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