Con la sentenza n. 45131 depositata lo scorso 28 novembre, la Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni in merito ai presupposti della responsabilità dell’ente, in caso di infortuni sui
luoghi di lavoro.
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una S.r.l. e del suo amministratore, condannati per il reato di “omicidio colposo” ai danni di un lavoratore il quale, in mancanza di specifica
segnaletica, era entrato in una cava rimanendo vittima di un’esplosione.
Circa il concetto di “colpa di organizzazione”, i Giudici avvalorano che questa “è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele,
organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli”.
La Corte di Cassazione evidenzia che, quando sono da impedire i delitti sulla sicurezza sul lavoro (ossia i reati di omicidio colposo e lesione colposa grave o gravissima) deve essere anche adottato,
prima della commissione del fatto, un Modello organizzativo ex art. 30 D.lgs. 81/2008. Per ottemperare a tal fine, non è sufficiente aver nominato il RSPP, il medico competente e il RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), ma è necessario mappare le aree di rischio eimplementare un sistema di controlli volti a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire la
commissione di reati in violazione della normativa antinfortunistica.
Il rischio di infortuni, sottolinea la sentenza, va tenuto in considerazione “a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa”.
La Corte di Cassazione, infine, si sofferma anche sul criterio di imputazione oggettiva del “vantaggio a favore dell’ente derivante dal reato” che deve ritenersi “integrato anche da un esiguo,
ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale”.
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