Lunedì 29 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
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La mancata individuazione della figura del Preposto comporta delle sanzioni?

Esiste l’obbligo dell’individuazione e formazione della figura del Preposto della sicurezza nei luoghi di lavoro. In merito è intervenuta la Legge n. 215 del 17/12/2021 sull’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tra le principali novità introdotte, impone al datore di lavoro l’obbligo di individuare all’interno della propria azienda chi ricopre la figura del preposto, il quale sarà chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
• sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
• in caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
• in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
• in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono avere un’adeguata e specifica formazione e fare un coso di aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico del preposto i corsi devono esssere in presenza e rifatti con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario in merito all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, d.lgs. n. 81/2008).

La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Per corsi e consulenze chiamare MODI SRL 0415412700 info modi@modiq.it. Per le offerte formative visistare il sito  www.modiq.it. Scarica l









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