In quanto tempo si deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?
Una delle domande più frequenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda, senz’altro, i termini, entro cui il Datore di Lavoro deve produrre il DVR.
Le indicazioni relative alla tempistica per l’elaborazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi vengono riportate negli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 81 del 2008.
Il Datore di Lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente elaborare una idonea documentazione, al cui interno siano riportate:
• le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
• le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
• le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
• le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
• il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.
Quanto riportato nel DVR deve essere comunicato nel minor tempo possibile al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS.
Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento del DVR, secondo quanto riportato nella norma, il Datore di Lavoro deve provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di:
• modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
• a seguito di infortuni significativi;
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.
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