Il Datore di Lavoro deve valutare e gestire il rischio relativo alla sicurezza sul lavoro nel concreto, a prescindere dalla circostanza che l’attività del lavoratore rientri o meno tra le mansioni svolte
ordinariamente.
La Cassazione, con la pronuncia della sentenza n. 30814 dello scorso 9 agosto, ha così annullato l’assoluzione del titolare di un’azienda agricola a cui veniva contestato l’omicidio colposo di un suo
dipendente, rimasto folgorato per aver tranciato con un mezzo dei cavi elettrici interrati.
Nel dettaglio, è stato contestato al datore di lavoro della persona offesa, nonché proprietario dell’azienda agricola, l’omicidio colposo per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque in
violazione di norme di legge, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’addebito è stato formulato in termini di colpa consistita nell’incaricare il dipendente dell’esecuzione di lavori di scavo con escavatore su area di pertinenza della propria azienda, in prossimità di linea elettrica trifase (da 400 V e 15KW) in tensione interrata superficialmente, in assenza di adeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi specifici cui era esposto in relazione all’attività svolta, nonché di adeguati formazione e addestramento in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego del mezzo e alle situazioni anomale prevedibili. A ciò l’imputazione aggiunge il rimprovero a titolo di colpa per aver il datore di lavoro omesso di informare il lavoratore sui rischi cui era esposto durante l’attività, di fornirgli i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e comunque di aver mantenuto in esercizio presso la suddetta proprietà l’indicato impianto elettrico trifase in mancanza dei dispositivi di protezione obbligatori.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, dunque, la gestione del pericolo del datore di lavoro non può ridursi alle attività svolte in astratto dal dipendente, ma deve estendersi “alle
condizioni di contesto della relativa esecuzione” del lavoro.
La Cassazione ha quindi evidenziato la circostanza che il lavoratore, prima del verificarsi del sinistro, stava eseguendo delle lavorazioni che avrebbero dovuto essere previste, consistenti nell’utilizzo dell’escavatore in una parte di terreno dove i cavi elettrici erano interrati troppo in superficie, senza mai essere stato informato e formato su tale circostanza.
Il reato di omicidio colposo, commesso in violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, è previsto dall’art. 589, II comma, codice penale.
Il delitto è in oggetto, essendo altresì previsto dall’art. 25 septies d.lgs. 231/2001, configura la responsabilità amministrativa dell’ente.
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