Lunedì 29 Aprile 2024
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Il reato di “traffico di influenze illecite”

*Con la pronuncia della sentenza n. 30564 del 02.08.22 da parte della Corte di Cassazione è stato espresso il seguente principio, “La mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di
influenze illecite, di cui all’art. 346-bis cod. pen. (…), è individuata da un accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale, non risultano sufficienti”.
A fronte di tale orientamento, la Cassazione ha annullato il provvedimento del riesame a carico di un privato, a cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Per i giudici della Corte di Cassazione la punibilità del committente “si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, ed, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione”.
Perciò ne consegue che non possono rientrare nell’ambito del reato di traffico di influenze illecite le mere raccomandazioni non accolte, prive di un accordo criminoso.
*Il reato di “traffico di influenze illecite”, disciplinato dall’art. 346 bis codice penale, prevede quali elementi costitutivi della fattispecie:
a) lo sfruttamento di una relazione con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio;
b) la percezione, da parte dell’agente o di terzi, di denaro o di un altro vantaggio patrimoniale, o la promessa, all’agente o a terzi, di tale denaro o vantaggio;
c) la sussistenza di un elemento di natura finalistica, nel senso che il vantaggio percepito o promesso deve costituire:
–  il prezzo della mediazione illecita tra l’agente e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
– oppure la remunerazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, o per l’omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio; in questo secondo caso si tratta dunque di una condotta prodromica rispetto alla commissione di fatti corruttivi; inoltre l’agente, una volta conseguito il vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione, potrebbe anche decidere di non dar seguito a tale opera di influenza verso il pubblico ufficiale. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Il reato di “traffico di influenze illecite” è previsto nel d.lgs. 231/2001 all’interno dell’art. 25, perciò ne consegue che, in caso di commissione del suddetto illecito, è configurabile la responsabilità
amministrativa dell’ente.

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