Lunedì 29 Aprile 2024
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia
Modi SRL di Mestre Venezia - servizi e consulenze per le aziende

Società di consulenza aziendale e formazione con Sistema di Qualità certificato ISO 9001

SGS Accredia

Ecco in sintesi le disposizioni introdotte dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022

Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 gennaio, stabilisce:

  • l’obbligo di vaccinazione per chiunque abbia compiuto il cinquantesimo anno di età (prima dose entro il 1° febbraio 2022);
  • l’obbligo dal 15 febbraio 2022 di possesso della certificazione verde Covid-19 “rafforzata” (da vaccinazione o da guarigione) per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni;
  • l’obbligo di possesso di certificazione vede Covid-19 “base” (da vaccinazione, guarigione o da tampone antigenico o molecolare) per accedere a centri estetici, parrucchieri, uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

 

Obbligo di vaccinazione

Il decreto legge n. 1/2022 stabilisce l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compia entro il prossimo 15 giugno e che sia:

  • cittadino italiano;
  • cittadino dell’Unione europea residente in Italia;
  • cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, sia con un lavoro subordinato o autonomo, che iscritto alle liste di collocamento o che abbia richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno (l’obbligo si applica anche se tali cittadini non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale).

L’obbligo di vaccinazione è in vigore dall’8 gennaio 2022.

 

Esenzioni dall’obbligo di vaccinazione

Il medico di medicina generale, o il medico vaccinatore, può attestare l’esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, secondo quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute.

 

Sanzioni per violazione dell’obbligo di vaccinazione

È prevista una sanzione amministrativa di € 100,00 a carico degli ultracinquantenni (e delle persone che compiranno 50 anni entro il 15 giugno 2022) che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale (prima dose);
  • dopo il 1° febbraio, avendo già in precedenza assunto la prima dose, non abbiano completato il ciclo vaccinale (seconda dose) secondo le indicazioni ministeriali e nei relativi termini;
  • sempre dopo i 1° febbraio 2022, avendo già in precedenza completato il ciclo vaccinale (due dosi o monodose) e quindi già in possesso di certificazione verde Covid 19 “rafforzata”, non assumano la dose di richiamo, cosiddetta “booster”, prima della scadenza di validità di detta certificazione (dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dopo guarigione, è passata da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione).

L’accertamento delle violazioni degli obblighi di vaccinazione per gli ultracinquantenni e l’irrogazione delle relative sanzioni sono eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’Anagrafe vaccinale ed in collaborazione con le ASL, per la verifica di eventuali esenzioni o oggettive impossibilità ad adempiere.

 

Applicazione dell’obbligo di vaccinazione nei luoghi di lavoro

Fino al 15 febbraio 2022, nei luoghi di lavoro pubblici e privati continua ad applicarsi l’obbligo di possesso di certificazione verde Covid 19 “base” (da vaccinazione, guarigione o da tampone antigenico o molecolare) indistintamente per tutti i lavoratori ed in tutti i luoghi di lavoro (comprese le mense).

 

A partire dal 15 febbraio 2022:

  1. i lavoratori che hanno compiuto 50 anni dovranno possedere ed esibire la certificazione verde Covid 19 “rafforzata (da vaccinazione o guarigione) e per loro sarà vietato l’accesso ai luoghi di lavoro, finché non saranno in grado di esibire la certificazione rafforzata in corso di validità;
  2. per i lavoratori che hanno meno di 50 anni resterà sufficiente il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid 19 “base (da vaccinazione, guarigione o da tampone antigenico o molecolare).

 

Obblighi per i datori di lavoro delle imprese

I datori di lavoro delle imprese dovranno dare indicazioni alle persone incaricate del controllo di verificare, a partire dal 15 febbraio 2022,

  • il possesso della certificazione verde Covid 19 “rafforzata” per i soli lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, attraverso la funzione “verifica rafforzata” della app Verifica C19;
  • il possesso della certificazione verde Covid 19 “base” per i lavoratori che abbiano meno di 50 anni di età, attraverso la funzione “verifica base” della app Verifica C19.

Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verdebase” o “rafforzata” ed essere così esentato dai controlli giornalieri per tutto il periodo di validità della certificazione stessa.

 

Sanzioni per i lavoratori

Ferma restando la sanzione amministrativa di € 100,00 per le violazioni relative all’obbligo di vaccinazione, i lavoratori ultracinquantenni privi di certificazione verde Covid 19 “rafforzata” non possono accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. Per tali lavoratori la mancanza della certificazione rafforzata comporta le stesse conseguenze della mancanza della certificazione “base” per gli altri lavoratori:

  • i lavoratori ultracinquantenni privi di certificazione verde Covid 19 “rafforzata” (come del resto per la mancanza di green pass “base” per tutti gli altri lavoratori) saranno considerati, assenti ingiustificati con sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro senza aver comunicato il mancato possesso del “green pass base” [per gli under-cinquanta] o rafforzato [per gli over-cinquanta dal 15 febbraio prossimo]”, è punibile con la sanzione amministrativa da € 600 a € 1500 (irrogata dal Prefetto) ed è inoltre passibile dell’applicazione delle conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore.

 

Sanzioni per le imprese

La mancata adozione delle misure organizzative per l’esecuzione delle verifiche sul possesso della certificazione verde Covid 19 “base” o “rafforzata” e la mancata attuazione delle verifiche stesse sui lavoratori sono punite con sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 e può essere disposta dall’ente di controllo la sanzione accessoria di chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Estensione dell’obbligo di certificazione verde Covid 19 “base

Il decreto legge n. 1/2022 estende l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid 19 “base” (da vaccinazione, guarigione o da tampone antigenico o molecolare) per l’accesso a:

  • servizi di estetisti e parrucchieri a partire dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari a partire dal 1 febbraio 2022;
  • attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal 1 febbraio 2022.








leftSCEGLI IL TIPO DI SERVIZIO

DICONO DI NOI
Offerte corsi di formazione!




formazione lavoratori modi srl per la sicurezza e la salute in azienda
Loading...
vedi calendario corsi modi

Trova il macrosettore ATECO della tua azienda


Vedi tutti i macrosettori