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FAQ – VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NUOVO DECRETO D.M. 03/09/2021

Di cosa tratta il D.M. 03/09/2021 Antincendio?

Il D.M. 03/09/2021 stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, il decreto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio e i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali.

Per i luoghi di lavoro a rischio non basso di incendio si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Cosa si intende per “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio”, ai sensi del D.M. 03/09/2021?

Si intendono i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti i seguenti requisiti:

  1. affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
  2. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
  4. ambienti ove non si detengono o trattano materiali combustibili o sostanze o miscele pericolose in quantità significative e ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Quali sono i principali cambiamenti nel D.M. 03/09/2021 Antincendio rispetto al precedente decreto del 10/03/98?

Dal 29 ottobre 2022, sono abrogati i seguenti articoli del precedente D.M. 10/3/98: l’art. 3, comma 1, lettera f), riguardante la informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori; l’art. 5 che definisce la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”; l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio” e l’art. 7 che stabilisce la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

A partire dal 29 ottobre 2022, è obbligatorio aggiornare le valutazioni del rischio incendio?

Ai sensi del D.M. 03/09/2021, l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio sarà obbligatorio solo in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini dell’antincendio.

Cosa deve comprendere valutazione del rischio di incendio secondo il D.M. 03 settembre 2021?

La valutazione del rischio di incendio deve contenere l’individuazione dei pericoli d’incendio (come materiali combustibili, lavorazioni pericolose o possibile formazione di atmosfere esplosive), la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti, la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio, la valutazione qualitativa o quantitativa delle possibili conseguenze e l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli.

Quanti estintori devono essere adottati nei luoghi di lavoro a basso rischio?

Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato e posizionati in posizione visibile lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali e in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi).

Chi posso contattare per avere maggiori informazioni in materia del Decreto Antincendio D.M. 03/09/2021?

MODI Srl e i suoi tecnici esperti sono disponibili per chiarire qualsiasi informazioni chiamando il numero verde 800300333 o al 0415412700. Sul sito www.modiq.it vi è la chat sempre aperta in modo da comunicare direttamente con i consulenti.

 

Ultima verifica: 19/09/2022








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