Il D.M. 03/09/2021 stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, il decreto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio e i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali.
Per i luoghi di lavoro a rischio non basso di incendio si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Si intendono i luoghi ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti i seguenti requisiti:
Dal 29 ottobre 2022, sono abrogati i seguenti articoli del precedente D.M. 10/3/98: l’art. 3, comma 1, lettera f), riguardante la informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori; l’art. 5 che definisce la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”; l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio” e l’art. 7 che stabilisce la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Ai sensi del D.M. 03/09/2021, l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio sarà obbligatorio solo in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini dell’antincendio.
La valutazione del rischio di incendio deve contenere l’individuazione dei pericoli d’incendio (come materiali combustibili, lavorazioni pericolose o possibile formazione di atmosfere esplosive), la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti, la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio, la valutazione qualitativa o quantitativa delle possibili conseguenze e l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli.
Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato e posizionati in posizione visibile lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali e in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi).
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- M. Z. il 11/03/2024
- U. G. il 11/03/2024
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- D. A. il 19/12/2023
- S. R. il 18/12/2023
- a. . il 17/12/2023
- D. Z. il 14/11/2023
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